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Contro De Magistris accuse false e pretestuose – 2ºparte

Tutta la vicenda De Magistris fa nascere inquietanti sospetti sulla credibilità e l’autonomia dell’autogoverno della magistratura, sia sotto il profilo istituzionale (Csm) che associativo (Anm). Accuse false, inconsistenti o pretestuose nei confronti di un giudice onesto in una terra in cui " stando alle statistiche " la corruzione non c’è. O la magistratura non vuole vederla.

SECONDA PARTE - – - LEGGI LA PRIMA PARTE

Il gip che non convalida i fermi

Venendo all’esame della sentenza, la parte di essa che desta più grande stupore è proprio quella relativa al capo «E» di incolpazione.

Il fatto si può riassumere dicendo che circa un anno prima Luigi De Magistris aveva inviato al gip di Catanzaro una corposa richiesta di misure cautelari nei confronti di numerosi presunti criminali per reati di estrema gravità. Il gip, pur dopo molti mesi, non aveva ancora neppure esaminato la richiesta.

A seguito di segnalazioni delle autorità di polizia che riferivano delle gravi conseguenze della mancata adozione delle misure cautelari vanamente richieste al gip, Luigi De Magistris ha adottato un provvedimento di fermo di alcune decine di indagati e, nelle 48 ore previste dalla legge, ha chiesto la convalida dei fermi ai gip di diverse città (competenti alla convalida dei fermi sono, infatti, i gip dei luoghi nei quali i fermi vengono eseguiti).

Tutti i gip destinatari della richiesta l’hanno accolta, convalidando i fermi e adottando le misure cautelari, tranne il gip di Catanzaro, che, invece, ha sostenuto che la mancanza nella richiesta delle parole testuali «chiedo la convalida dei fermi» dovesse intendersi nel senso che quella richiesta non c’era e non ha convalidato i fermi, nonostante Luigi De Magistris gli avesse pure inviato immediatamente una lettera per rendere esplicito (benché non ve ne fosse necessità) che scopo del suo atto era proprio anche la richiesta di convalida dei fermi.

Benché si stenti a crederlo, Luigi De Magistris è stato condannato perché nella sua richiesta di convalida e misure cautelari mancava la frase testuale «chiedo la convalida dei fermi». E certo fa pensare che dopo tre anni di ispezioni in una regione dove l’illegalità è massicciamente presente, l’attenzione dei magistrati ispettori sia stata attirata proprio da una cosa del genere. Quando si dice «non sapere a cos’altro aggrapparsi».

La procura generale fonda il capo d’accusa sull’art. 2 lett. g) del decreto legislativo n. 109 del 2006. Ma secondo quella norma costituisce illecito disciplinare solo la «violazione di legge» che sia «grave» e «determinata da negligenza inescusabile».

Nel caso di specie, mancano sia la «violazione di legge» che la «gravità» di essa che la «negligenza inescusabile».

Non c’è la «violazione di legge» per due motivi.

Il primo è che è principio di diritto pacifico quello per il quale «nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito [in questo caso il gip], da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall’altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata» (Cass. Sez. III Civ., 28 luglio 2005, n. 15802, e moltissime altre tutte conformi).

Dunque, il solo fatto che, nella richiesta di Luigi De Magistris non ci fossero le parole testuali «chiedo la convalida dei fermi» non era decisivo, essendo del tutto ovvio che egli intendeva ottenere anche quella (oltre alle misure cautelari). Dunque, sotto il profilo tecnico, secondo la mia modesta opinione, se «errore» c’è stato, l’ha commesso il gip e non il pm.

Ma per di più, non ci sarebbe stata violazione di legge neppure se De Magistris non avesse chiesto la convalida, essendo pacifico che egli poteva legittimamente non chiederla.

Ciò lo riconosce lo stesso Csm, che, per giustificare il gip che incomprensibilmente si è fermato alla ricerca delle parole testuali e «scaricare» su De Magistris la responsabilità della mancata convalida, scrive nella sentenza che «il deposito del provvedimento del fermo non comportava necessariamente la richiesta della sua convalida potendo il pm anche disporre l’immediata liberazione del fermato ed omettere la richiesta di convalida» (i corsivi sono sempre miei).

Ma nel caso di specie una volontà del pm di liberare i fermati era da escludere categoricamente, chiedendo egli, proprio al contrario, la custodia cautelare per loro (e, dunque, l’alibi offerto dal Csm al gip non regge) e, comunque, per di più, il Csm sbaglia in diritto quando limita l’ipotesi della mancata richiesta di convalida al solo caso della liberazione dei fermati, perché il pm può decidere del tutto legittimamente di non chiedere la convalida dei fermi anche nel caso in cui non intenda liberare i fermati, ma chiedere per loro " come avvenuto " misure di custodia (ciò il pm fa quando per qualche ragione ritenga il fermo non convalidabile, impregiudicate le conseguenze in altra sede di un fermo eventualmente illegittimo).

In ogni caso, resta pacifica e riconosciuta dallo stesso Csm la legittimità della non richiesta di convalida da parte del pm, sicché resta oscuro come questo possa essere stato ritenuto a carico di De Magistris «violazione di legge» disciplinarmente rilevante.

Per di più, l’omessa richiesta di convalida " ove pure si fosse potuta (e non si sa proprio come) ritenere illegittima " non poteva essere ritenuta né «grave» né conseguente a «negligenza inescusabile», come, invece, indispensabile per una condanna.

La mancata richiesta di convalida dei fermi, infatti, non solo non ebbe, di per sé sola, alcuna conseguenza pratica nel caso concreto, ma non ne avrebbe potuta avere neppure in teoria in nessun caso simile.

Infatti, una volta richieste al gip (come ha fatto De Magistris) le misure cautelari, due soli esiti erano possibili:

" che il gip accogliesse la richiesta di misure cautelari;

" che il gip la rigettasse.

Se l’avesse accolta, i fermati sarebbero rimasti in carcere anche se il fermo non fosse stato convalidato.

Se l’avesse rigettata, i fermati sarebbero stati scarcerati anche se il fermo fosse stato convalidato.

Ma vi è ancora dell’altro.

Per tentare di dare una qualche motivazione all’elemento della «gravità» della colpa (palesemente insussistente), i consiglieri del Csm ricorrono a quello che appare con evidenza un inaccettabile paralogismo, scrivendo a pagina 27 della sentenza che «la qualificazione "grave" va posta in relazione sia all’importanza della norma violata sia al carattere evidente, indiscutibile, dell’errore, come tale necessariamente conseguenza di una "negligenza inescusabile"».

In sostanza, secondo il Csm qualunque errore «evidente, indiscutibile» sarebbe per ciò solo «grave» e conseguenza di «negligenza inescusabile».

Se così fosse, se io, intestando una mia sentenza, anziché scrivere «il giudice Felice Lima» scrivessi per un lapsus calami «il giudice Francesco Lima», essendo l’errore «evidente e indiscutibile» esso sarebbe «necessariamente conseguenza di una negligenza inescusabile» e per ciò stesso «grave»!?

Il tutto contro ogni evidenza, sia di diritto sia ancor prima di lessico: «evidente» significa una cosa, «grave» tutt’altra.

Dunque, bisogna prendere atto che è il Csm (e non De Magistris) ad avere commesso una «violazione di legge», che è anche «evidente», attuata con una circonlocuzione paralogica che, per poter condannare De Magistris, ha fatto diventare punibili non solo gli errori «gravi» , ma anche quelli del tutto irrilevanti, ma «evidenti»!

Ed è inutile sottolineare quanti «errori» banali come quello qui in discussione, quante parole saltate in provvedimenti di decine di pagine ci siano in migliaia di provvedimenti giudiziari, senza che questo provochi conseguenze disciplinari per nessuno.

Infine, nella sentenza, per cercare di dare una qualche consistenza a una motivazione che, sul punto, non solo non ne ha, ma tradisce anche l’uso di argomenti pretestuosi, si invoca contro De Magistris l’autorevolezza del procuratore Lombardi e si assume che egli sarebbe «credibile, in quanto anch’egli firmatario dei provvedimenti di fermo e di richiesta custodiale» (pag. 27).

Ma così allora ci si deve chiedere: se Lombardi è «anch’egli firmatario dei provvedimenti di fermo e di richiesta custodiale», allora è " indiscutibilmente " anch’egli responsabile, al pari di De Magistris, della forma e del contenuto di quegli atti.

Ma, allora, perché la procura generale ha mosso l’addebito a De Magistris e non anche a Lombardi?

Così come ci si deve chiedere perché nulla risulti a carico del gip che omette per mesi di adottare un qualunque provvedimento su una richiesta urgente e grave di misure cautelari e adotta poi, sulla richiesta di convalida dei fermi, un provvedimento in parte almeno discutibile e in parte smentito subito dopo dal Tribunale del riesame.

Misteri del rigore «senza se e senza ma»!

FINE SECONDA PARTE

Felice Lima

MicroMega 3/2008

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