REGGIO CALABRIA – Il consiglio di stato ha condannato l’Azienda Ospedaliera “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria a risarcire un’associazione temporanea di imprese che aveva partecipato ad una gara d’appalto – senza vincere – per l’affidamento del “servizio di conduzione e manutenzione globale degli impianti termici e di condizionamento centralizzati” bandita – nel 1999 – dall’AO di Reggio Calabria.
Il risarcimento è dovuto poiché “la Commissione di Gara, nominata dalla pubblica amministrazione appaltante, risultava essere composta da soggetti tecnicamente e professionalmente non qualificati rispetto all’oggetto dell’appalto”.
Alla gara avevano partecipato varie società tra le quali, a seguito delle indicazioni tecniche provenienti proprio dalla commissione di gara, veniva indicata l’impresa ritenuta la migliore offerente.
L’ATI non aggiudicataria impugnava l’atto in sede giurisdizionale amministrativa, ponendo con forza la necessità che, in occasione di gare pubbliche, l’organo collegiale deputato a valutare la qualità delle offerte fosse sempre costituito da soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale, oltre che di comprovata esperienza nella materia
Le argomentazioni hanno convinto i Giudici del Consiglio di Stato i quali avevano già accolto le doglianze dell’associazione temporanea di imprese annullando l’atto di aggiudicazione della gara alla società designata vincitrice dalla commissione la cui competenza è stata messa in discussione.
Le imprese ricorrenti non hanno comunque potuto ottenere la riedizione della gara in quanto, nelle more del giudizio, l’oggetto dell’appalto si era già “consumato”.
tFacendo nuovamente ricorso alla Giustizia Amministrativa le imprese hanno chiesto il riconoscimento del danno patito una volta acertata l’illegittima aggiudicazione della gara contestata.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 5100/2008 – di cui adesso sono state depositate le motivazioni – ha riconosciuto alle società interessate il pieno dirittto al risarcimento del danno cagionato dalla “non corretta” composizione dell’organo di valutazione.
Da Palazzo Spada si afferma che “la composizione della commissione di gara, sostanzialmente priva di competenza tecnica, (ne facevano parte un ex dirigente amministrativo; un ex impiegato dell’ufficio ragioneria dell’AO; un medico interno e da un dirigente dell’ufficio tecnico dell’AO) ha costituito una colpevole inosservanza dei doveri di prudenza e diligenza che formano il tessuto insostituibile di un’azione amministrativa responsabile e consapevole dell’adeguato perseguimento del pubblico interesse nella scelta del contraente. Ne consegue l’accertamento della responsabilità dell’Azienda intimata per i danni subiti dalle appellanti, da ristorare per equivalente, avuto riguardo alla impossibilità di assicurare il soddisfacimento dell’interesse leso mediante la ripetizione della procedura, in ragione del sostanziale esaurimento del rapporto contrattuale intercorso con l’aggiudicataria“.
Tempi duri, dunque, per le Pubbliche Amministrazioni che hanno indetto gare d’appalto senza aver proceduto ad un’attenta valutazione dei curricula dei membri delle commissioni.
(ant.mont.)
strill.it
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