CATANZARO – «Non c’è dubbio alcuno che gli esami non siano mai stati sostenuti», considerato che «manca il relativo verbale e i docenti hanno disconosciuto le firme sulle veline». Ne consegue che, al di là di eventuali responsabilità penali, in sede amministrativa «l’interesse pubblico non può consistere in altro che nel ripristino della legalità persistentemente violata, anche perché gli atti in questione, se non annullati, continuerebbero a dispiegare i loro illegittimi effetti» consentendo agli interessati «di continuare ad utilizzare il titolo di studio illegittimamente conseguito» o addirittura «di esercitare la professione avvocato».
Non ha dubbi la seconda sezione del Tar che, con due sentenze emesse in forma semplificata, ha dichiarato «manifestamente infondati e manifestamente inammissibili» altrettanti ricorsi presentati da due ex studenti di Giurisprudenza indagati dalla Procura per la vicenda dei cosiddetti falsi esami, ai quali l’Università Magna Græcia ha revocato esami secondo l’accusa «mai sostenuti» e titoli di laurea ottenuti, di conseguenza, su falsi presupposti.
Le sentenze sono state depositate ieri; respinta anche la richiesta di sospensiva di analoghi provvedimenti sanzionatori avanzata da un terzo ex studente universitario. I tre ricorrenti sono finiti nel “calderone” aperto nel 2007 dalla Procura della Repubblica dopo una denuncia dello stesso Ateneo.
Decine le persone per le quali la Procura della Repubblica dovrebbe emettere da un momento all’altro l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Si tratta nella quasi totalità di ex studenti, indagati insieme ad un funzionario della facoltà di Giurisprudenza finito in manette con l’accusa di essere la mente dell’articolato raggiro che avrebbe permesso di sfornare decine di false lauree.
I Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, in mesi e mesi d’indagini, hanno accertato decine di casi tutti legati da un comune denominatore: degli esami fasulli mancano i verbali ed esistono soltanto veline (cioè gli appunti informali che vengono presi e sottoscritti dai docenti durante lo svolgimento degli esami) sulle quali i docenti non hanno riconosciuto la propria firma.
Parallelamente all’inchiesta penale, il rettore Francesco Saverio Costanzo ha nominato una commissione d’indagine interna al termine del cui lavoro sono state inflitte le sanzioni riguardanti la revoca degli esami mai sostenuti e di quelli eventualmente consequenziali, oltre che del titolo finale di laurea.
Contro i provvedimenti firmati dal rettore sono piovuti i ricorsi al Tar, che già in altri casi si è espresso rigettando le richieste di sospensiva. La novità delle decisioni di ieri sta nel fatto che si tratta di sentenze. Dunque i giudici sono finalmente entrati nel merito della questione, premiando le tesi dell’Università rappresentata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.
Secondo il Tar, gli esami sospetti non sono mai stati sostenuti. «La commissione " si legge in una sentenza " ha riscontrato la mancanza dei verbali originali e ha ricevuto da parte dei docenti le dichiarazioni di disconoscimento delle firme sulle cosiddette veline di tali verbali».
Questi elementi, secondo il Tar, «sono sufficienti per ritenere che gli esami non sono stati sostenuti, atteso che allorquando si sostiene un esame universitario viene redatto un verbale che il docente sottoscrive». E per nulla influisce, su queste considerazioni, l’inchiesta penale in corso. «L’indagine penale " rimarcano i giudici del Tar " serve ad accertare se via sia responsabilità dei soggetti indagati, mentre il provvedimento amministrativo in autotutela assolve la diversa funzione di rimuovere dall’ordinamento un atto illegittimo (o inopportuno) prescindendo dal fatto che l’illegittimità (o l’inopportunità) di tale atto sia imputabile a un particolare soggetto»; in altri termini, l’eventuale proscioglimento o archiviazione della posizione del ricorrente in sede penale «può non assumere alcun rilievo ai fini dell’annullamento della trascrizione degli esami, in quanto anche un giudizio di non colpevolezza non implica necessariamente che le trascrizioni di cui si tratta siano avvenute illegittimamente».
Infine, «non sussiste alcun dovere dell’amministrazione di attendere l’esito di un procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, che solo in una certa misura riguarda l’oggetto del procedimento amministrativo in corso».
di Giuseppe Lo Re
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