COSENZA – La discesa negli inferi di centinaia di emofiliaci ed emotrasfusi cosentini cominciò tra il 1978 e il 1979 nei luoghi di cura spalmati in ogni angolo del Paese. Malati che vennero avvelenati nelle cliniche e negli ospedali dov’erano ricoverati con quel sangue nero che entrò nei loro corpi e se li mangiò lentamente. Il calvario di quella gente continua a riecheggiare nelle aule dei Tribunali italiani. Davanti ai giudici viene periodicamente ricostruito l’olocausto di questi martiri che si portano dentro le stimmate del plasma infetto.
L’ultima sentenza sulla vergogna internazionale l’ha scritta un giudice del Tribunale di Catanzaro, Anna Maria Raschellà.
Il magistrato ha condannato il Ministero della Salute a un maxirisarcimento per i danni subiti da una paziente cosentina, D.D., che trentatre anni fa si sottopose ad un ciclo di emotrasfusioni all’”Annunziata”. Col sangue, però, nelle vene della donna entrò anche quel morbo che ha finito per condizionare la sua esistenza.
Un male oscuro che le ha impedito di vivere come avrebbe voluto vivere, dovendo limitare gli svaghi e contenere le relazioni sociali. Tutto questo perchè nessuno le aveva detto niente dei rischi che avrebbe corso facendosi iniettare quel plasma contenuto nelle sacche trasparenti. «Era necessario per la mia guarigione. Ma proprio quel sangue mi ha fatto ammalare».
Una malattia che l’ha provata in tutti questi anni. La sua storia è stata ricostruita dall’avvocato Massimiliano Coppa che da anni segue le inchieste sui danni provocati dal sangue infetto. il legale, esperto in colpa medica, ha individuato nel suo voluminoso rapporto «la condotta omissiva e negligente del Ministero della Salute quale organo della Pubblica amministrazione destinato per legge a svolgere attività di controllo e vigilanza nell’interesse pubblico sull’utilizzo degli emoderivati e dei plasma derivati in volazione dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive in materia di produzione e commercializzazione del sangue umano ed emoderivati sanciti dalle disposizioni di legge».
Elementi prelevati dalla tessitura di un’indagine che ha finito per estendere il nucleo originale dell’attività investigativa proiettandola su dimensioni planetarie. In questi anni sono stati aperti centinaia di fascicoli. Tanti processi e un maxiprocesso infinito che, nel tempo, è stato trasferita da Trento a Napoli per questioni di competenza territoriale. L’orrore è tramandato in migliaia di cartelle cliniche e nei “diari terapeutici” di pazienti dimenticati.
Documenti agghiaccianti che testimonierebbero quella strage silenziosa che nessuno ha mai voluto chiamare strage. Nel pentolone scoperchiato dalla magistratura di Trento finirono alcuni dirigenti ospedalieri e l’ex direttore generale del Ministero della Sanità, Duilio Poggiolini.
In quelle carte ci sono i racconti di tanti pazienti che D.D. hanno provato sulla loro pelle la violenza di quel morbo invisibile che s’è impadronito dei loro corpi. E molti di quei malati sono già morti. Se ne sono andati nel silenzio e nell’indifferenza. Quella del sangue infetto era una vergogna che doveva restare sepolta con le sue vittime.
Una vergogna che, secondo i parenti di quegli sventurati, non sarebbe dovuta mai finire nelle aule dei tribunali. Ma invece proprio grazie alla tenacia dei sopravvissuti e dei loro parenti la storia di quell’inferno è finita nelle aule di giustizia. A Catanzaro, il giudice Raschellà, raccogliendo le tesi dell’avvocato Coppa, perfettamente aderenti a una recente pronuncia della Cassazione, ha stabilito termini di prescrizione favorevoli all’ammalato.
La rabbia dei vinti da questo male invisibile si trasferirà, presto, a Strasburgo. Gli avvocati Coppa e Cristina Falbo sono stati, infatti, interpellati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo a seguito dei numerosi ricorsi presentati da migliaia di pazienti e sono in attesa della fissazione dell’udienza.
La legge 210
La legge 210 del 1992 disciplina l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
I beneficiari sono le persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
Inoltre, beneficiano dell’indennizzo anche quelle persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.).
di Giovanni Pastore
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