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Golden House, «Nessun vincolo sulle aree sotto sequestro» – Il Tribunale deposita i motivi della sentenza con la quale il 14 gennaio scorso ha assolto i cinque imputati coinvolti nell’inchiesta – Nelle zone “Le Marinate” e “Santa Venere” secondo quanto sottolineano i giudici si poteva edificare

VIBO VALENTIA – «Non c’erano vincoli» su quelle aree dove sono ancora in fase di ultimazione due imponenti complessi edilizi: “Le Marinate” a Bivona e “Santa Venere” a Vibo Marina. Il Tribunale spiega in una sentenza di 107 pagine, depositata nel tardo pomeriggio di mercoledì, perché i cinque imputati (che a vario titolo rispondevano di abuso in atti d’ufficio, omissioni in atti d’ufficio e abusivismo edilizio) sono stati assolti con formula piena.

Si tratta di motivazioni che di fatto raccolgono quasi per intero tutti quei rilievi tecnici e giuridici sollevati dagli avvocati della difesa e dai consulenti di parte nel corso del processo sviluppatosi davanti al collegio giudicante (presidente Cristina De Luca, componenti Alessandro Piscitelli e Manuela Gallo) passato alle cronache come Golden House (case d’oro); definizione derivante dal nome in codice dell’operazione della Guardia di Finanza, scattata nel febbraio del 2009 e nel corso della quale furono posti sotto sequestro 120 appartamenti nel complesso “Santa Venere” e otto corpi di fabbrica nelle “Marinate”.

In quell’occasione finirono sul registro degli indagati l’ex dirigente della ripartizione urbanistica di palazzo “Luigi Razza” Giacomo Consoli, gli imprenditori Pietro Naso e Francesco Mirabello, nonché Antonino La Gamba (deceduto) e il direttore dei lavori Gioele Pelaggi.

Un sequestro, secondo quanto ipotizzato dalla pubblica accusa, necessario perché dopo l’alluvione del 3 luglio 2006 in quelle zone non si doveva costruire perché alluvionate. Tesi sulla quale il Tribunale non concorda, anzi, ritiene che i comportamenti e le procedure seguite dall’ex dirigente di palazzo “Luigi Razza” e dalle altre persone coinvolte nel procedimenti siano state corrette.

E dopo la presa in esame delle ordinanze del commissario delegato per l’emergenza alluvione, il Tribunale parte dal dato delle prescrizioni imposte dal Piano di assetto idrogeologico (Pai) ancora in attesa che l’Autorità di bacino (Abr) proceda all’aggiornamento della mappatura delle aree a rischio.

«Da questo profilo deve ribadirsi ancora una volta – annota la sentenza, la cui stesura è stata affidata al giudice Manuela Gallo – che le aree Le Mariante e Santa Venere non sono classificate nel Pai come zone a rischio idrogeologico; il dato è normativo ed è stato riconosciuto da tutti i tecnici sentiti in dibattimento. Ciò posto, deve ritenersi che le ordinanze di protezione civile avrebbero ben potuto imporre vincoli di inedificablità correlati al riconoscimento di una situazione di grave rischio idrogeologico, ciò senza avocare le competenze esclusive dell’Abr in materia redazione del Piano di bacino e senza necessariamente presentare alla stessa autorità di bacino gli studi tecnici commissionati ai fini della valutazione del rischio per attivare la procedura di aggiornamento del Pai».

In sostanza il giudice estensore sottolinea che «l’ufficio del commissario delegato avrebbe ben potuto incaricare professionisti esterni di svolgere specifiche analisi idrauliche al fine di valutare la necessità di imporre vincoli di inedificabilità sulle aree alluvionate e tuttavia decidere di non offrire tali contributi tecnici all’Autorità di bacino ai fini dell’avvio del procedimento di aggiornamento previsto dalle norme di attuazione del Pai e dalle linee guida approvate dal Comitato istituzionale dell’Abr».

Un ragionamento che di fatto trova riscontro con quanto «avvenuto con l’approvazione dell’ordinanza commissariale n. 61 del 2008 che recepiva il Piano pluriennale di interventi elaborato dal Camilab e, sulla base dei contributi tecnici acquisiti, imponeva specifici vincoli di inedificabilità sulle aree alluvionate prevedendo l’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale (secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 dell’Opcm n. 3531 del 2006)».

A tal proposito il collegio spiega, però, come solo l’Abr è il soggetto titolato alla perimetrazione delle zone a rischio idrogeologico. «Tant’è – si legge – che sia il Piano Versace 1 che lo studio Aronica sono stati sottoposti all’Abr che ha però ritenuto i citati studi non validi ai fini dell’aggiornamento del Pai perché non sufficientemente approfonditi e comunque non coerenti con i criteri posti dalle linee guida. Lo stesso commissario delegato nell’esercizio dei suoi poteri straordinari – evidenzia il giudice estensore – poteva imporre vincoli di inedificabilità correlati al rischio idraulico autonomamente ed indipendentemente dall’Abr, ma non lo ha fatto fino all’8 luglio 2008, data di approvazione dell’ordinanza n. 61».

E soffermandosi sempre sulle aree oggetto di sequestro viene evidenziato ancora: «I consulenti tecnici, professori Frega e Macchione riferivano in dibattimento che le zone Le Marinate e Santa Venere non erano state mappate come aree a rischio dall’Autorità di bacino perché al momento della redazione delle tavole Pai, non vi erano elementi esposti a rischio. Il passaggio logico conseguente a tale affermazione è che la valutazione dell’Autorità di bacino non poteva e non doveva essere tranquillizzante per l’amministrazione comunale, posto che, con la costruzione di nuovi edifici in quelle aree colpite dall’alluvione, il rischio idraulico avrebbe dovuto ritenersi di certo aggravato per la quantità e la natura dei nuovi elementi esposti a rischio».

Ma su questo punto il Tribunale annota: «Il Collegio non ritiene di condividere tale affermazione né il corollario logico che ne consegue. Sulla base delle cognizioni tecniche acquisite nel corso del dibattimento è possibile affermare che la determinazione del livello di rischio idraulico di un’area dipende da diversi fattori (probabilità dell’evento, vulnerabilità degli elementi esposti, danni prevedibili).

Ciò comporta che la prima verifica necessaria è quella intesa a determinare se l’area considerata presenti un rischio allagamento correlato ad un rischio esondazione del bacino idrografico di riferimento; tanto accertato, il livello di rischio attribuito è inversamente proporzionale alla probabilità dell’evento e direttamente proporzionale alla quantità e qualità dei beni esposti a prevedibili danni.

Il Tribunale – viene annotato inoltre – ha potuto comprendere che l’addove si accerti la sussistenza di un rischio esondazione deve essere necessariamente assegnata una classe di rischio, pur in mancanza di elementi esposti e seppur in via solo cautelativa (insomma l’area viene mappata nel Pai). Ritenere il contrario sarebbe aberrante già sul piano logico.

Significherebbe, infatti, ritenere che l’Abr non attribuendo alcuna classe di rischio ad aree esposte ad allagamenti solo perché non ancora urbanizzate e dunque non imponendo alcun tipo di vincolo, potrebbe consentire l’attività edificatoria in zone già vagliate positivamente dal profilo del rischio idraulico con ciò concorrendo a determinare una situazione di rischio effettivo e concreto (non solo potenziale)».

Infine, il Tribunale sottolinea: «L’autorità di bacino disponeva di informazioni specifiche in merito alle aree considerate, per cui la scelta di non includerle fra le aree a rischio può essere ritenuta criticabile ma non certo casuale».

di Nicola Lopreiato

da gazzettadelsud.it

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